(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                     n. 24 del 30 dicembre 2009) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge disciplina, in  conformita'  all'ordinamento
comunitario ed in particolare al regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga  il  regolamento
(CEE)  n.  2092/91,  di  seguito  denominato  «Regolamento»  e   alla
normativa nazionale, le procedure di assoggettamento  al  sistema  di
controllo, le modalita' di controllo e vigilanza e gli interventi per
promuovere e favorire lo sviluppo, la competitivita', la  tutela,  la
qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche  della
Liguria, al fine di concorrere: 
      a)  all'incremento  di  redditivita'  e  competitivita'   delle
imprese del settore; 
      b) ad assicurare  la  qualita'  e  la  sicurezza  dei  prodotti
agricoli e dell'acquacoltura; 
      c) alla tutela della salute e alla  corretta  informazione  dei
consumatori; 
      d) alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
      e) alla salvaguardia della biodiversita'; 
      f) a promuovere l'integrazione della  filiera  con  particolare
riferimento alla filiera corta; 
      g) a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le
imprese del settore. 
    2. Ai  fini  della  presente  legge  le  norme  sulla  produzione
biologica si applicano a: 
      a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; 
      b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati
come alimenti; 
      c) prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'art.
3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del
consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al fondo europeo per la pesca; 
      d) mangimi; 
      e) materiale  di  propagazione  vegetativa  e  sementi  per  la
coltivazione; 
      f) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi. 
    3.  Ai  fini  della  presente  legge  e   dell'applicazione   del
regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che  prevede  l'uso
di preparati biodinamici  e'  equiparato  al  metodo  di  agricoltura
biologica.